Legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 - Norme sul giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
Legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 - Norme sul giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
Finché durano in carica, i giudici della Corte costituzionale godono della immunità accordata nel secondo comma dell'art. 68 della Costituzione ai
Legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 - Norme sul giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
Legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 - Norme sul giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una
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Il Presidente della Repubblica Promulga la seguente legge costituzionale approvata dall'Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948:
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La Corte costituzionale è la sola competente a giudicare della validità dei titoli dei membri della Corte stessa.
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La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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I giudici della Corte costituzionale non possono essere rimossi, né sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta
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Costituzione, può, con determinazione della Giunta regionale, promuovere l'azione di legittimità costituzionale davanti alla Corte, nel termine di 30
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Una legge d'una Regione può essere impugnata per illegittimità costituzionale, oltre che nei casi e con le forme del precedente articolo 1 e dell'art